Con le ordinanze del 31 luglio 2020, nn. 16480 e 16481 la quinta sezione civile della Corte di Cassazione stabilisce alcuni rilevanti principi in ordine all’obbligo motivazionale di cui all’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, in una controversia sorta tra una importante impresa terminalista operante nel porto di Genova (seguita dallo Studio nel giudizio di cassazione) e l’Erario.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda l’accatastamento di un compendio immobiliare sito in area demaniale al quale l’Agenzia del territorio attribuiva la categoria D/8 (anziché la E/1, proposta con DOCFA dalla società contribuente) con avvisi di accertamento catastali che, pur senza allegarla, menzionavano una convenzione tra Autorità portuale di Genova e Agenzia del territorio da cui si sarebbero desunte alcune inf ormazioni utili alla classificazione. Sul punto, con ricorso incidentale la Società censurava (in via condizionata) le decisioni della CTR della Liguria che non avevano tenuto conto del fatto che la mancata allegazione della convenzione costituisse una violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente (omissione dell’obbligo motivazionale cd. “per relationem”), così come giustamente i difensori nel merito avevano obbiettato fin dal primo grado di giudizio.
I giudici della Suprema Corte, analizzando la fattispecie e l’atto impositivo emesso dall’Agenzia, accolgono il ricorso incidentale sulla base del principio per cui “ove […] la rettifica non abbia avuto ad oggetto soltanto l’attribuzione al compendio immobiliare di un maggior valore, ma la scelta di una diversa categoria catastale (da E/1 a D/8), l’Amministrazione avrebbe dovuto illustrare le valutazioni sottese alla diversa classificazione adottata, direttamente nell’avviso notificato o nell’atto in esso richiamato e allegato”.
Ebbene, verificata la puntuale esposizione del contenuto degli atti impositivi, i giudici di legittimità rilevano che “non si riviene invece tale spiegazione”, dal momento che “nella parte relativa alla “descrizione dell’immobile”, si rinvia alle “informazioni desunte da Convenzione tra Autorità Portuale di (OMISSIS) e Agenzia del Territorio, stima prot. 6623”, senza che la stessa fosse allegata, in mancanza di ulteriori spiegazioni e nell’impossibilità che la stessa fosse comunque conosciuta o conoscibile dalla contribuente, dal momento che “l’avviso di accertamento catastale non reca altre informazioni in grado di chiarire le ragioni del diverso classamento”.
La Suprema Corte condivide le argomentazioni proposte dalla ricorrente incidentale anche sotto un altro aspetto: i giudici d’appello, nelle sentenze impugnate, sancivano l’irrilevanza della mancata allegazione della Convenzione all’atto impositivo anche sulla base del fatto che, comunque, la Società si sarebbe difesa efficacemente nel relativo grado di giudizio (ndr la società, infatti, era risultata vittoriosa nei giudizi radicati davanti alla CTR della Liguria); tuttavia, la pretesa “effettività” della difesa, ad avviso della Cassazione, non può che essere irrilevante nel giudizio sulla motivazione dell’atto, in quanto finirebbe “per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa […], piuttosto che un giudizio ex ante argomentato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire ex se l’esercizio effettivo del diritto di difesa” (nello stesso senso, Cass. 24024/2015).