In presenza della dimostrata sostanza economica di una riorganizzazione societaria che ha comportato la fusione in un’unica società di più realtà operative operanti nel medesimo business con vantaggi di natura organizzativa e negoziale, ed in assenza della dimostrazione da parte dell’Erario dell’operazione ritenuta più “naturale” per il raggiungimento del medesimo scopo, non è legittima la contestazione di elusività (https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2024/08/sent-304-24-CdGT2Genova-1.pdf).