Le coperture assicurative del debito residuo sottoscritta dal debitore a favore del creditore, per il caso morte o invalidità a fronte di finanziamenti erogati da società captive nel mercato automobilistico o da società di gestione di carte di credito, non costituiscono polizze a copertura del rischio del credito, bensì a copertura di rischi del ramo vita, poiché non si tratta di polizze volte a garantire genericamente l’insolvibilità bensì le conseguenze della morte o dell’invalidità(https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2024/08/sent-2364-24-CdGT1Milano-1.pdf ).