La questione principale su cui si sofferma la pronuncia (Cass. Sez. V 23369/2022 https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2023/03/Cassazione-Ordinanza-23369-2022.pdf) riguarda l’esistenza in capo all’Agenzia fiscale dell’obbligo di notificazione dell’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale anche al concessionario dell’area demaniale, ove risulti intestatario catastale del bene. La Suprema Corte richiama e si conforma alle proprie precedenti pronunce (Cass. n. 807 del 2018, ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. n. 7867/2016) secondo cui in tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, sussiste l’obbligo in capo all’Amministrazione finanziaria di notifica dell’attribuzione o modifica di rendita a chi sia soggetto passivo dell’imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come il concessionario dell’area purché questo risulti tra gli intestatari catastali del bene, in ossequio agli obblighi informativi gravanti sull’Amministrazione secondo il disposto dell’art. 6 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). La Suprema Corte richiama anche il diverso orientamento secondo cui in materia di ICI, qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune – nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo – non solo non soggiace all’obbligo di notificare la rendita proposta, ma può motivare il proprio provvedimento sulla base dei dati contenuti nella stessa dichiarazione DOCFA, in quanto noti al contribuente (Cass. n. 21505/2010). Tuttavia – precisa la S.C. – il principio della “superfluità della notifica della rendita” può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per liquidare il tributo nei confronti dello stesso soggetto che ha presentato la dichiarazione in sede di procedura DOCFA (poiché in questo caso la rendita catastale si presume già nota al contribuente che l’ha richiesta), ma non anche nelle situazioni in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile.