La pronuncia 2303/2022 della CTR del Lazio (https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2023/03/CTR-Lazio-2303-2022-3.pdf)interviene sulla nota vicenda che vede contrapporsi l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari finanziari in ordine alla tassazione IRAP dei dividendi rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 2011/96/Ue, c.d. “Madre-Figlia”. Obiettivo della Direttiva è infatti quello di garantire lo sviluppo dei gruppi societari europei attraverso la creazione di un regime di “neutralità fiscale” nei flussi di dividendi intracomunitari. Con riguardo ai dividendi “in entrata” ed all’IRES tale neutralità è garantita dal regime “pex”. L’Irap, invece, grava sul cinquanta per cento dei dividendi percepiti anche se provenienti da società “figlie” europee. La sentenza in commento riconosce che la tassazione IRAP dei dividendi UE rappresenta un’indebita imposizione contrastante con lo strumento eurounitario. I giudici di merito richiamano la copiosa giurisprudenza della CGUE, estensiva dell’ambito di applicazione della Direttiva anche ai tributi non espressamente elencati nell’allegato I della Direttiva (C-375/98; C-375/2016). La CTR richiama poi una recente pronuncia della Consulta sull’argomento (Sent. 12/2022) in cui il Giudice delle Leggi, seppur con un obiter dictum, mostra di tenere in considerazione che la giurisprudenza della CGUE implica la piena applicazione del principio del divieto di doppia imposizione dei dividendi UE anche all’IRAP.