L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, liquidata e riscossa in base al d.l. 511/1988 con le medesime modalità previste per l’accisa sull’energia elettrica di cui al d.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise, artt. 53,54,55,56) fu abolita con d.lgs. 68/2011 a partire dal 1 gennaio 2012. La società ricorrente disponeva ancora di crediti derivanti dalle eccedenze di acconti, versati in annualità passate ma non più utilizzabili in compensazione per il venir meno del tributo ragione per cui presentava istanza di rimborso all’Agenzia delle Dogane la quale opponeva la decadenza della richiesta ex art. 14, eccezione accolta dal giudice del gravame. La Suprema Corte riconosce l’applicabilità dell’art. 14, comma 2 TUA relativo a “versamenti indebiti”; tuttavia, per quel che riguarda il dies a quo del il termine biennale di decadenza, la Corte richiama la propria precedente pronuncia (Cass., 30912/2019) secondo cui tale termine decorre dal momento del pagamento dell’imposta solo se la domanda è fondata sulla primitiva operazione, mentre decorre dal verificarsi dell’ulteriore fatto costitutivo successivo rispetto a quello posto a fondamento dell’originaria operazione, se la richiesta è fondata su di esso, trattandosi di autonoma obbligazione. Nel caso di specie (https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2023/03/ordinanza-4745-2023-addizionale-provinciale.pdf )la Corte afferma la decorrenza del termine di decadenza biennale a partire dalla data di abrogazione delle addizionali provinciali sull’accisa sull’energia elettrica e non dalle singole date di pagamento dell’imposta.