La Commissione tributaria regionale della Liguria con la Sentenza n. 228 del 24 febbraio 2020 torna a pronunciarsi sulle rettifiche delle variazioni delle categorie catastali proposte mediante DOCFA
Nel caso di specie, a fronte dell’originario classamento di un immobile in categoria A/1, i contribuenti presentavano all’Ufficio una variazione DOCFA assegnando all’immobile il classamento in A/2. L’Ufficio rettificava la DOCFA con un accertamento (poi confermato dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale) che negava la sussistenza dei presupposti per la modifica dei dati di classamento e della rendita catastale.
L’atto impugnato contestava ai contribuenti che la DOCFA recasse come commento esplicito soltanto la “Diversa distribuzione degli spazi interni” ma i giudici della Commissione tributaria regionale nella sentenza in commento osservano che: “il pur generico «riferimento» alle caratteristiche sia del complesso che dell’alloggio e contenuto nel quadro D del modello, avrebbe dovuto comportare un esame da parte dell’Ufficio sia mediante sopralluogo che tramite contraddittorio con la parte al fine di motivare l’atto di accertamento”.
A ben vedere i giudici, oltre al riferimento al “sopralluogo”, esaminano il merito della controversia e affermano una serie di principi rilevanti in una materia – quella della procedura di rettifica del classamento degli immobili attraverso DOCFA – in cui il corretto svolgimento del contraddittorio tra Amministrazione e parti private è fondamentale.
In particolare la CTR non condivide la prassi degli Uffici che spesso giustificano la rettifica sulla base di valutazioni comparative tra l’immobile oggetto di DOCFA e altre unità abitative del medesimo edificio; ciò, infatti, genera evidentemente una “rigidità” perché porta a non tener conto dell’evoluzione urbanistica di una zona nel corso dei decenni e ad ignorare le categorie assegnate al complesso degli immobili della zona che costituiscono invece riferimenti necessari alla determinazione della categoria.