Torniamo ad occuparci di sospensione dei rimborsi IVA poiché con l’ordinanza n. 5508 del 28 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della rimborsabilità dei costi sostenuti dai contribuenti per le garanzie presentate ai fini dell’art. 38 – bis D.P.R. n. 633/1972 stabilendo che l’art. 8, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente impone all’amministrazione finanziaria il rimborso del costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

Infatti, come correttamente evidenziato dalla Corte, l’espressione “ha dovuto richiedere” contenuta nell’art. 8 dello Statuto va intesa non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo, bensì con riferimento alla necessità della garanzia in rapporto allo scopo perseguito.

Pertanto, la Cassazione nuovamente (si veda, in tal senso, la precedente sentenza n. 16409 del 2015) riconosce la necessità di ristorare gli oneri fideiussori sopportati dai contribuenti affermando che: “Una diversa opzione in effetti frustrerebbe l’esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale”.

Ed infatti la CGUE in diverse occasioni ha ribadito che il principio di neutralità impone che il riconoscimento di un tempestivo rimborso dell’Iva versata in eccesso e seppure gli Stati membri siano liberi di congegnare come preferiscono le procedure per la restituzione esse non possono comportare oneri aggiuntivi per i soggetti passivi o essere configurati in modo da far incorrere i soggetti passivi IVA in alcun rischio finanziario (tra le molte v.sent. in causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok).

A ciò va aggiunta la circostanza specifica – giustamente messa in luce dalla sentenza – per cui la Commissione Europea ha promosso nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione (la n. 2013/4080) che ha costretto il legislatore a modificare gli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. È quindi anche in chiave di “interpretazione adeguatrice” – pare sostenere la Corte – che l’art. 8 dello Statuto va visto come strumento per il ristoro dagli oneri sostenuti per la restituzione delle eccedenze Iva.

Un secondo – assai importante – aspetto esaminato dalla Suprema Corte riguarda l’eventuale decadenza per la richiesta del rimborso degli oneri fideiussori. I giudici di Cassazione ritengono infatti infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate sosteneva l’applicabilità del termine biennale di cui all’art. 21 del D. lgs n. 546/1992, in quanto riferibile esclusivamente alle imposte ed ai relativi accessori.

Al p.to 5.1 della sentenza si legge infatti che esiste un rapporto di “accessorietà della polizza fideiussoria rispetto al rapporto d’imposta” ritenendo così “superato l’orientamento espresso da Cass. 28 agosto 2013, n. 19751, che ha configurato i costi sostenuti per l’ottenimento della polizza fideiussoria come accessori relativi a una controversia tributaria”. Non essendovi uno specifico termine di decadenza, la richiesta di restituzione in questione sarà quindi soggetta all’ordinario termine decennale, dove il dies a quo dovrebbe essere individuato non certo nel momento in cui si sostengono oneri, bensì nel momento in cui decadono i termini per l’accertamento, la dichiarazione si rende definitiva e con essa si riconosce definitivamente dovuto il rimborso garantito.