A partire dal 27 gennaio 2018, con l’introduzione del comma 6-bis all’articolo 2 del D. lgs 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale) in merito alla sottoscrizione digitale degli atti si applicano anche a quelli emessi nell’esercizio di funzioni ispettive e di controllo fiscale
Non essendo consentita un’interpretazione retroattiva di quest’ultima disposizione, con la recente Sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia in commento (del 15 ottobre 2019, n. 3993) i giudici hanno sancito la nullità degli avvisi di accertamento sottoscritti con firma digitale quando ancora trovava applicazione la precedente versione dell’art. 2, sesto comma del D. lgs 82/2005 che escludeva l’applicabilità del C.A.D. all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.
I giudici hanno dato rilevanza agli argomenti offerti della Società ricorrente e hanno affermato: “È noto, infatti, che l’iter procedimentale attraverso il quale la Pubblica Amministrazione accerta le violazioni di carattere tributario è complesso e si articola in diverse fasi, tra le quali si identifica quella a monte, cosiddetta fase dell’iniziativa o propulsiva, a volte demandata ad organi diversi della P.A. (es. Guardia di finanza), dotati di facoltà ispettive e di controllo. Ebbene, l’attività di controllo, in quanto sub-procedimento preordinato al medesimo fine (emanazione dell’atto di accertamento), non può considerarsi strutturalmente differente dall’atto conclusivo.
Ciò posto, deve convenirsi con i primi Giudici nel ritenere che l’originario testo dell’art.2, comma 6, escludeva l’applicabilità del CAD sia agli atti di valenza tributaria avente carattere interno ed istruttorio, sia a quelli che costituivano esercizio della finale attività di controllo fiscale e, dunque, di emissione di atti di accertamento di maggiori imposte.
Quanto al nuovo comma 6 bis, l’inciso “ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria” enuclea una specie del più ampio genere di atti costituenti esercizio della funzione di controllo, segnatamente ai soli avvisi di liquidazione – rettifica – accertamento – sanzioni, per estendere ad essi l’applicazione della sottoscrizione digitale a decorrere dal 27.1.2018.
Non essendo consentita un’interpretazione retroattiva della citata ultima disposizione, l’avviso in esame, emesso prima della data del 27.1.2018 con firma digitale, è stato correttamente considerato nullo.”
La Sentenza si pone in continuità con molte altre pronunce di merito sul tema: CTP Pescara del 19 ottobre 2017, n. 926; CTP Vicenza del 21 febbraio 2018, n. 113; CTP Genova del 6 settembre 2018, n.915; CTR Abruzzo del 13 novembre 2018, n. 1049; CTR Basilicata del 7 febbraio 2019, n. 53; CTR Molise del 3 aprile 2019, n. 263 e CTR Campania del 5 aprile 2019, n. 3848.